QUALI CONSEGUENZE HA IN PUNTO DI SPESE DI LITE LA CADUCAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO IN CORSO DI GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE?

Con ordinanza interlocutoria n. 6422 del 06.03.2020, la Corte di Cassazione fa il punto sui contrastanti orientamenti giurisprudenziali elaborati in materia.

La vicenda trae origine da un’intimazione di sfratto per morosità, convalidata in assenza dell’intimato Tizio. Quest’ultimo propone in seguito opposizione tardiva alla convalida, rigettata dal Tribunale. La sentenza di primo grado è poi impugnata da Tizio dinnanzi la Corte d’Appello.

Nelle more del procedimento di secondo grado, i proprietari dell’immobile avviano l’esecuzione per rilascio. Tizio propone dunque opposizione all’esecuzione, anch’essa rigettata dal Tribunale. Lo sfratto viene a quel punto eseguito.

Successivamente, in esito al giudizio di opposizione alla convalida di sfratto, la Corte d’Appello accoglie la domanda di Tizio, dichiarando nulla l’ordinanza di convalida e respingendo la domanda di risoluzione del contratto locativo per difetto di legittimazione degli attori.

Tizio propone dunque appello anche nel giudizio di opposizione all’esecuzione, allegando come fatto sopravvenuto il venir meno del titolo esecutivo. La Corte d’Appello rigetta l’impugnazione, in quanto, per i giudici di secondo grado, nel giudizio di opposizione all’esecuzione può riconoscersi rilevanza ai soli fatti sopravvenuti idonei a determinare l’inesistenza del titolo esecutivo. Pertanto, secondo la Corte d’Appello, il fatto estintivo sopravvenuto nel caso di specie è irrilevante, oltre che inidoneo a far sì che l’esecuzione possa considerarsi ingiusta sin dall’inizio.

Tizio ricorre in Cassazione avverso tale ultima sentenza della Corte d’Appello, sostenendo, tra gli altri motivi, che i giudici di secondo grado avrebbero dovuto prendere atto della caducazione del titolo esecutivo e decidere la causa nel merito, tenendo conto di ciò.

Letto il ricorso, i giudici di legittimità esaminano la questione della caducazione del titolo esecutivo in corso di giudizio di opposizione all’esecuzione, al fine di stabilire quali siano la decisione da adottare a seguito di tale fatto e le conseguenze sulla liquidazione delle spese di lite.

In primo luogo, la Corte di Cassazione precisa che, in sede di opposizione all’esecuzione, l’accertamento dell’idoneità del titolo a legittimare l’azione esecutiva si pone come preliminare rispetto alla decisione sui motivi di opposizione, anche se questi ultimi non investono direttamente la questione.

Pur muovendo da tale medesimo presupposto, la Corte ha nel corso del tempo elaborato due distinti orientamenti sulla questione della caducazione del titolo esecutivo in corso di causa, con differenti conseguenze in punto di liquidazione delle spese di lite.

Secondo un primo orientamento (Cass. civ. n. 31955/2018 e n. 1005/2020), infatti, la caducazione del titolo esecutivo nel corso del giudizio di opposizione all’esecuzione non comporta la fondatezza dell’opposizione ed il suo accoglimento, ma determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse. Di conseguenza, le spese di giudizio devono essere liquidate sulla base del criterio della soccombenza virtuale, considerando l’intera vicenda processuale ed i motivi per cui l’opposizione è proposta, e non possono essere automaticamente poste a carico dell’opposto.

Secondo un diverso orientamento (Cass. civ. n. 21240/2019), invece, l’esecuzione diviene ingiusta se durante lo svolgimento del processo esecutivo sopravviene la caducazione del titolo esecutivo. Ciò comporta che, dichiarata cessata la materia del contendere, l’opposizione all’esecuzione deve ritenersi fondata. Il giudice non può dunque condannare l’opponente al pagamento delle spese processuali sulla base della disamina dei motivi proposti, restando questi ultimi assorbiti dall’avvenuta caducazione del titolo: le spese di lite devono dunque essere poste a carico dell’opposto.

Visto il contrasto in senso tecnico rilevato sulla questione nella giurisprudenza della Corte e le conseguenti differenti soluzioni prospettate, i giudici di legittimità trasmettono gli atti al primo Presidente, al fine di valutare l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite.