QUALE È LA SORTE DELLE SPESE LEGALI LIQUIDATE IN DECRETO INGIUNTIVO IN CASO DI SALDO DEL CAPITALE NELLE MORE TRA IL DEPOSITO DEL RICORSO E L’EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO MONITORIO?

Il tema è affrontato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 29642 del 28.12.2020.

Tizio chiede al Giudice di Pace l’emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso dovutogli dalla compagnia Alfa a seguito di transazione stragiudiziale con un danneggiato. Nelle more fra il deposito del ricorso e l’emissione del provvedimento monitorio, la compagnia corrisponde l’importo dovuto. Tizio notifica, pertanto, alla compagnia il decreto ingiuntivo al fine di chiedere il saldo dei compensi liquidati nel provvedimento monitorio.

La compagnia propone opposizione al decreto ingiuntivo dinnanzi al Giudice di Pace, che rigetta l’azione con sentenza impugnata dalla opponente dinnanzi al Tribunale.

All’esito del giudizio di secondo grado, il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo, in quanto emesso da giudice incompetente per territorio.

Avverso la sentenza di secondo grado Tizio propone dinnanzi alla Corte di Cassazione ricorso che viene rigettato dai Giudici di legittimità.

Nella ordinanza in commento, la Suprema Corte affronta, tra le altre, l’interessante questione relativa alla sorte delle spese legali liquidate nel provvedimento monitorio, in caso di saldo da parte del debitore del capitale nelle more fra il deposito del ricorso e l’emissione del decreto ingiuntivo.

Al riguardo, richiamando un proprio precedente sul tema (Cass. civ. n. 27234/2017), la Corte di Cassazione conferma che “la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all’emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all’integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell’ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto.”