QUALE È LA CONSEGUENZA DELLA SOSPENSIONE DELL’ESECUTIVITÀ DEL TITOLO SULL’INTERVENTO SPIEGATO IN UNA PROCEDURA ESECUTIVA?

Il tema è affrontato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4034 del 16.02.2021.

Tizia interviene in una procedura esecutiva immobiliare a carico di Caio in forza di una sentenza del Tribunale di Roma, successivamente impugnata dinnanzi alla Corte d’Appello, la quale ne sospende l’esecutività.

All’udienza fissata dal Giudice dell’Esecuzione ex art. 596 c.p.c. per l’approvazione del progetto di distribuzione, in ragione della sospensione dell’esecutività del titolo, Tizia chiede l’accantonamento delle somme alla medesima spettanti.

Il Giudice dell’Esecuzione esclude il credito di Tizia, osservando che la sospensione “esternaex art. 623 c.p.c. opera nel solo caso del creditore procedente o dell’intervenuto titolato che, essendo venuto meno il credito principale, rimane l’unico soggetto capace di promuovere singoli atti esecutivi. Nessuna disposizione analoga è prevista, invece, per il caso in cui la sospensione riguardi il titolo di un creditore intervenuto ai soli fini del diritto alla partecipazione alla distribuzione del ricavato. Pertanto, secondo il Giudice dell’Esecuzione, dal momento che il diritto alla partecipazione alla distribuzione del ricavato richiede l’attualità del titolo esecutivo, nel caso in cui quest’ultimo sia sospeso, l’intervenuto non può partecipare alla distribuzione,  chiedere l’accantonamento in proprio favore.

Dopo l’esecuzione di un riparto parziale, il Giudice dell’Esecuzione fissa una nuova udienza per l’approvazione di un secondo progetto di distribuzione.

Nelle more, la Corte d’Appello di Roma rigetta il gravame, confermando la sentenza impugnata. Per tale motivo, Tizia chiede di essere riammessa a partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita.

Il Giudice dell’Esecuzione non ammette alla distribuzione del ricavato della vendita Tizia, la quale propone opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c.. Il Giudice dell’Esecuzione rigetta l’opposizione ed assegna termine per l’introduzione del successivo giudizio di merito.

Anche il Tribunale di Roma rigetta le domande della creditrice opponente, condannandola al pagamento delle spese processuali.

Avverso la suddetta sentenza di rigetto del Tribunale di Roma Tizia propone dunque ricorso per Cassazione per diversi motivi, tra i quali quello che di seguito si espone.

La ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ritiene che, essendo stata sospesa l’esecutività della sentenza da cui deriva il credito oggetto di intervento, risultano insussistenti i presupposti per l’intervento ex art. 499 c.p.c. e per l’accantonamento ex art. 510 c.p.c.. Secondo il Tribunale, infatti, il requisito dell’esecutività del titolo deve sussistere all’udienza ex art. 596 c.p.c., senza che assuma rilievo la circostanza che nelle more del rinvio di tale udienza sia venuta meno la ragione della sospensione della esecutività del titolo.

Secondo i Giudici di legittimità, la sentenza merita censura nella parte in cui ritiene irrilevante la circostanza dell’avvenuto ripristino dell’esecutività del titolo provvisoriamente sospeso.

Secondo la Cassazione, infatti, la sospensione della provvisoria esecutività del titolo non comporta la perdita di ogni effetto dell’intervento spiegato nel processo esecutivo. Il creditore non può certamente partecipare alle distribuzioni di somme che dovessero avvenire medio tempore. Nel caso in cui, tuttavia, il titolo recuperi la propria vigenza, l’atto di intervento depositato riprende l’originario vigore, legittimando la partecipazione del creditore alle ulteriori fasi distributive.

A sostegno di tale interpretazione la Cassazione richiama il principio della par condicio creditorum. In sostanza, la sopra esposta lettura evita una disparità di trattamento rispetto alla posizione del creditore pignorante, per il quale il venir meno della provvisoria esecutività del titolo non determina l’inefficacia del pignoramento, ma soltanto la sospensione “esterna” del processo esecutivo, in attesa che il titolo sia definitivamente revocato o confermato.