QUALE È IL GIUDICE COMPETENTE PER L’OPPOSIZIONE PREVENTIVA A PRECETTO IN CASO DI CONTESTAZIONE DELL’ELEZIONE DI DOMICILIO DA PARTE DEL CREDITORE?

La questione è affrontata dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 20356 del 28.09.2020.

La società Alfa notifica precetto di pagamento a carico di un ente, eleggendo domicilio ex art. 480, comma 3, c.p.c. presso lo studio del proprio difensore. Il comune indicato quale domicilio del creditore rientra nel circondario del Tribunale di Gorizia, sede del potenziale Giudice dell’esecuzione. L’ente propone dunque opposizione preventiva al precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. davanti al Tribunale di Gorizia.

Al riguardo, l’art. 480, comma 3, c.p.c. prevede infatti che: “il precetto deve (…) contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato(…)”.

La creditrice eccepisce l’incompetenza per territorio dell’Ufficio Giudiziario adito dall’ente: la competenza spetterebbe infatti al Tribunale di Udine, in quanto nella circoscrizione del Tribunale di Gorizia non vi sono beni della debitrice da sottoporre a pignoramento. Il Tribunale accoglie tale eccezione, dichiarando la propria incompetenza in favore di Udine.

Secondo il Tribunale di Gorizia, l’elezione di domicilio effettuata in precetto è inefficace, dal momento che la stessa creditrice intimante ne ha dedotto l’irregolarità sul presupposto che nella circoscrizione di tale Tribunale non vi sono in realtà beni dell’ente da sottoporre a pignoramento. Dall’inefficacia della dichiarazione il Tribunale fa discendere le conseguenze previste dall’art. 480, comma 3, c.p.c., per l’ipotesi in cui il creditore intimante ometta del tutto la dichiarazione di residenza / l’elezione di domicilio, ovvero la competenza ai fini dell’opposizione preventiva dell’Ufficio Giudiziario del luogo di notificazione del precetto.

L’ente propone dunque istanza di regolamento di competenza dinnanzi alla Suprema Corte, ritenuta fondata per i motivi che seguono.

L’art. 480, comma 3, c.p.c. prevede espressamente che, solo in mancanza di dichiarazione di residenza / elezione di domicilio del creditore intimante, l’opposizione deve essere proposta davanti all’Ufficio Giudiziario avente sede nel luogo in cui è stato notificato il precetto.

Nel diverso caso in cui è effettuata dal creditore la dichiarazione di residenza / elezione di domicilio, è soltanto il debitore ad essere legittimato a contestarne la ritualità e, quindi, l’efficacia ai soli fini della competenza, proponendo opposizione davanti al diverso Ufficio Giudiziario di notifica del precetto. A quel punto, spetta al creditore che intenda replicare alla contestazione di competenza dimostrare che la dichiarazione / elezione è stata correttamente effettuata in uno dei luoghi in cui poteva avere inizio l’esecuzione.

Non è dunque consentito al creditore opposto contestare la competenza del Giudice dell’opposizione determinata dalla sua stessa dichiarazione e fatta propria dal debitore, deducendone la non conformità alla previsione dell’art. 480, comma 3, c.p.c.. Una diversa impostazione sarebbe in contrasto con il principio di autoresponsabilità della parte e con gli stessi principi generali di rilievo dei vizi degli atti con effetti processuali e dell’incompetenza: di regola, non può infatti ritenersi consentito ad una parte far valere il vizio di un atto che essa stessa ha causato, né è consentito alla parte cui è riconducibile la scelta del Giudice davanti al quale pende il processo eccepire l’incompetenza di quello stesso Giudice (fatta sempre salva la facoltà di un rilievo di ufficio in tal senso).

La dichiarazione di residenza / elezione di domicilio non rispondente al dettato normativo non equivale a dichiarazione / elezione omessa e rimane idonea ad esplicare i propri effetti, salva la possibilità di contestazione da parte del debitore ai fini della competenza per territorio dell’opposizione preventiva. Soltanto in caso di contestazione da parte del debitore, dunque, si determina una situazione analoga a quella della dichiarazione omessa.

A conclusione del ragionamento di cui sopra, la Corte di Cassazione conferma il proprio consolidato orientamento in materia, secondo cui “il comune nel quale il creditore, con l’atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il proprio domicilio, ai sensi dell’art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell’esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sulla opposizione al precetto medesimo proposta prima dell’instaurazione del procedimento esecutivo, mentre l’eventuale contestazione di detta coincidenza (per non esservi in quel comune beni appartenenti all’esecutando, né la residenza del debitore di quest’ultimo), può essere sollevata soltanto dall’opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione o elezione” (Cass. civ. n. 6234 del 24.10.1986; Cass. civ. n. 13219 del 31.05.2010).