QUALE È IL GIUDICE COMPETENTE IN CASO DI ESECUZIONE FORZATA PRESSO TERZI A CARICO DELL’EX CONIUGE PER MANCATO PAGAMENTO DELL’ASSEGNO DIVORZILE?
Al quesito risponde la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 3881 del 16.02.2021.
Il Tribunale di Catania pronuncia sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Tizio e Caia, condannando Tizio al versamento di un assegno divorzile mensile in favore di Caia.
Successivamente, Caia notifica a Tizio, residente in provincia di Modena, copia esecutiva della sentenza e atto di precetto in cui intima il pagamento degli importi non versati a titolo di assegno divorzile, oltre interessi legali e spese.
Non ricevendo alcun pagamento, Caia procede al pignoramento presso terzi a carico di Tizio delle somme al medesimo dovute e debende da istituti di credito, citando le parti dinnanzi il Tribunale di Catania. All’esito della procedura esecutiva, il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Catania dichiara con ordinanza la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il Tribunale di Modena.
Caia propone ricorso per regolamento di competenza avverso la suddetta ordinanza, che viene rigettato dalla Suprema Corte per i seguenti motivi.
Ad avviso di Caia, l’art. 12 quater L. n. 898/1970 detta una disciplina di carattere speciale per i crediti divorzili, individuando il foro di competenza “anche nel giudice del luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio”. Caia sostiene inoltre che, in base al combinato disposto dell’art. 1182 c.c. e dell’art. 20 c.p.c., in tutte le cause relative a diritti di obbligazione il foro può essere facoltativamente individuato anche nel luogo in cui l’obbligazione pecunaria dedotta in giudizio è sorta o deve eseguirsi.
Secondo la Corte di Cassazione, entrambe le norme indicate dalla ricorrente – art. 12 quater L. n. 898/1970 e art. 20 c.p.c. regolano la competenza in ordine alle controversie introdotte con azione di cognizione, relative a diritti di obbligazione.
Nel caso in cui si eserciti azione esecutiva mediante espropriazione forzata di crediti, il foro speciale è invece da individuare ai sensi dell’art. 26 bis c.p.c. in base alla residenza, domicilio, dimora o sede del debitore.
Nel caso di specie, in applicazione dei principi della norma speciale dell’art. 26 bis c.p.c. ed indipendentemente dal credito azionato esecutivamente, i Giudici della Suprema Corte dichiarano dunque, in base al luogo di residenza del debitore, la competenza del Tribunale di Modena, dinnanzi al quale la causa va riassunta nel termine di cui all’art. 50 c.p.c..