NELL’ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO L’OPPONENTE DEVE CITARE DIRETTAMENTE IN CAUSA IL TERZO?

Sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione con ordinanza n. 16336 del 30.07.2020.

Un condominio oppone un decreto ingiuntivo emesso in favore della società Alfa, esecutrice di opere di rifacimento della rete condominiale del gas, con domanda di garanzia formulata nei confronti dell’amministratrice, ritenuta responsabile dell’esecuzione di lavori non autorizzati dall’assemblea. Nella citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, il condominio, oltre a chiamare direttamente in causa l’amministratrice, formula, in via subordinata, istanza al Giudice per essere autorizzata alla chiamata in causa.

Il Tribunale accoglie l’opposizione del condominio, ritenendo fondata la domanda di garanzia.

La sentenza di primo grado è appellata dall’amministratrice, la quale deduce l’irritualità della chiamata in giudizio, operata con citazione diretta, senza previa autorizzazione del Giudice. La Corte d’Appello accoglie il gravame, riconoscendo l’avvenuta decadenza del condominio dalla chiamata in causa della terza.

Il condominio propone avverso la sentenza di secondo grado ricorso dinnanzi alla Suprema Corte, accolto per il seguente motivo.

Il ricorrente lamenta di aver tempestivamente domandato la chiamata in causa della terza. Al riguardo, la Corte di Cassazione richiama il proprio orientamento costante secondo cui l’opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo, non può citarlo per la prima udienza, ma nell’atto di opposizione deve chiedere al Giudice di essere a ciò autorizzato. Nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell’opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti rispetto al giudizio contenzioso: il creditore continua dunque a rivestire la veste di attore e l’opponente quella di convenuto, anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Pertanto, l’opponente deve unicamente citare il soggetto istante per l’ingiunzione, chiedendo contemporaneamente al Giudice l’autorizzazione alla chiamata in causa del terzo.

Nel caso di specie, il condominio ha sì citato direttamente la terza, ma ha anche formulato in via subordinata istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della medesima, impedendo in tal modo di decadere dalla chiamata.

La Corte ritiene infine che, avendo il Tribunale direttamente pronunciato nel merito nei confronti della terza, la chiamata dell’amministratrice deve ritenersi implicitamente autorizzata.