NEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DEL TERZO EX ART. 549 C.P.C. IL DEBITORE ESECUTATO È LITISCONSORTE NECESSARIO?
La Cassazione affronta la questione nell’ordinanza interlocutoria n. 9267 del 20.05.2020.
Tizio agisce esecutivamente nei confronti di Caio per il recupero del proprio credito per canoni di locazione, pignorando ai sensi degli artt. 543 c.p.c. e ss. le somme al medesimo dovute da Sempronio quale corrispettivo per la cessione di quote di partecipazione nella società Alfa.
Sempronio rende dichiarazione negativa, specificando peraltro che parte del prezzo è stato già corrisposto a Caio mediante bonifici eseguiti antecedentemente alla ricezione dell’atto di pignoramento.
A seguito di contestazione della dichiarazione da parte del creditore procedente, il Giudice dell’esecuzione assegna le somme pignorate.
Il terzo pignorato Sempronio propone dunque opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione ai sensi degli artt. 549 e 617 c.p.c., deducendo che i pagamenti eseguiti in favore di Caio risultano dagli estratti conto bancari, di cui produce copia.
Il Tribunale rigetta l’opposizione, in quanto i pagamenti, che risulterebbero “tutti verosimilmente intervenuti in data antecedente alla notificazione del pignoramento”, non sono opponibili al creditore procedente, essendo provati mediante atti di formazione unilaterale.
Sempronio ricorre dunque per Cassazione avverso la decisione.
In via preliminare, i giudici della Suprema Corte rilevano l’omessa notifica del ricorso al debitore esecutato.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ripercorre innanzitutto l'evoluzione legislativa delle disposizioni in materia di accertamento dell'obbligo del terzo, oggetto di un significativo intervento da parte del legislatore, dapprima nell’anno 2012 e successivamente nell’anno 2015.
Precedentemente al 2012, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo era infatti disciplinato dall’art. 548 c.p.c. e si svolgeva nelle forme del rito ordinario di cognizione.
L’art. 1, comma 20, n. 3, della L. n. 228/2012 ha totalmente riscritto l’art. 548 c.p.c., che è passato a disciplinare il caso specifico in cui il terzo omette di rendere la dichiarazione. L’accertamento dell’obbligo del terzo è stato invece disciplinato con il nuovo art. 549 c.p.c., prevedendo un giudizio sommario svolto direttamente dal giudice dell’esecuzione.
Nello specifico, la formulazione del 2012 dell’art. 549 c.p.c. prevedeva che “se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza”. Tale norma aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale, soprattutto perché non prevedeva la possibilità di difesa tecnica da parte del terzo pignorato, nonostante quest’ultimo, a causa dell’accertamento svolto nei propri confronti, perdesse la qualità di custode e divenisse controparte del creditore.
Per tale motivazione, il legislatore è intervenuto nuovamente con il D.L. n. 83/2015, come modificato dalla Legge di conversione n. 132/2015, riscrivendo il testo dell’art. 549 c.p.c. e prevedendo che “se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo”. Tale nuova formulazione è stata ritenuta costituzionalmente legittima da parte della Corte Costituzionale con sentenza n. 172/2019.
Ciò detto, la Corte di Cassazione si interroga sulla possibilità di ritenere ancora attuale la giurisprudenza formatasi in materia di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato ante riforme del 2012 e del 2015, secondo la quale sono litisconsorti necessari il debitore, il terzo pignorato ed il creditore procedente (si vedano in merito: Cass. civ. n. 217/2007; Cass. civ. n. 5955/2000).
La Suprema Corte ritiene la suddetta giurisprudenza applicabile anche alla disciplina dell’accertamento dell’obbligo del terzo attualmente vigente.
In tal senso depone innanzitutto l'interpretazione letterale del nuovo art. 549 c.p.c. che consente di omettere le formalità non necessarie, a condizione che sia garantito il "contraddittorio tra le parti e con il terzo". Dal momento che nella norma il terzo pignorato è considerato autonomamente, "le parti" non possono che essere il creditore ed il debitore.
Dal punto di vista sistematico, si è nell'ambito dell'accertamento di un rapporto intercorrente fra terzo pignorato e debitore esecutato. Di conseguenza, la decisione deve essere pronunciata anche nei confronti del debitore, da considerarsi litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c..
Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione dispone l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti del debitore esecutato, ritenendo applicabile al caso di specie l'art. 331 c.p.c..