L’ORDINANZA PROVVISORIA DI RILASCIO DELL’IMMOBILE PUÒ ESSERE OGGETTO DI IMPUGNAZIONE?

La questione è risolta dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6319 del 05.03.2020.

Tizio concede in locazione a Caia un fabbricato costituito da tre appartamenti. A causa del mancato pagamento dei canoni di locazione, Tizio intima sfratto per morosità a Caia, convenendola dinnanzi al Tribunale per la convalida.

Caia si oppone alla convalida, eccependo, tra gli altri motivi, che dinnanzi al medesimo Tribunale pende altro giudizio tra le medesime parti avente ad oggetto un contratto di locazione inerente lo stesso immobile e che in tale giudizio è domandato di dichiarare nullo, simulato o inefficace il contratto in forza del quale è chiesta la convalida.

Il Tribunale pronuncia ordinanza di rilascio dell’immobile, dispone il mutamento del rito e fissa l’udienza di discussione della causa, assegnando termine per l’integrazione degli atti introduttivi e per introdurre il procedimento di mediazione.

Caia propone con ricorso regolamento di competenza avverso l’ordinanza provvisoria di rilascio, sostenendo che nel caso di specie configura litispendenza / continenza di cause la pendenza del giudizio di opposizione alla convalida di sfratto e di quello avente ad oggetto la simulazione del contratto in forza del quale la convalida è chiesta. Per tale motivo, il Giudice avrebbe dovuto disporre la cancellazione della causa dal ruolo, piuttosto che pronunciare ordinanza provvisoria di rilascio.

I Giudici della Suprema Corte dichiarano inammissibile il ricorso per regolamento di competenza per i motivi che seguono.

La Cassazione precisa innanzitutto che l’ordinanza di rilascio dell’immobile ex art. 665 c.p.c. ha carattere provvisorio ed è dunque inidonea al giudicato, potendo perdere efficacia all’esito del successivo giudizio ex art. 667 c.p.c. oppure di diverso processo promosso tra le medesime parti ed avente ad oggetto lo stesso rapporto di locazione.

Vista la sua natura provvisoria, l’ordinanza in questione non può nemmeno essere impugnata mediante ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., così come precisato più volte dalla stessa Corte (in merito: Cass. civ. n. 10539/2014; Cass. civ. n. 22309/2011; Cass. civ. n. 16630/2008).

Al tempo stesso, l’ordinanza è anche priva dell’attitudine ad assumere rilievo decisorio sulla competenza. Al riguardo, la Suprema Corte richiama i propri precedenti in materia (Cass. civ. n. 14476/2019; Cass. civ. n. 4016/2008), secondo cui le questioni relative alla competenza ben possono essere eccepite già nell’udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l’accoglimento dell’eventuale istanza per la pronuncia dell’ordinanza di rilascio. Un’espressa decisione sull’eccezione di competenza non può tuttavia essere qualificata come sentenza, trattandosi di questione che deve essere decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito. Di conseguenza, è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una decisione sulla competenza che sia stata adottata all’esito della fase a cognizione sommaria del procedimento di sfratto.