L’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO HA EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO VERSO IL TERZO ANCHE PRIMA DELLA SUA COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE?

Il tema è trattato nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 15436 del 21.07.2020.

Una banca propone opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. nel corso di un procedimento esecutivo promosso a suo carico da Tizia sulla base di un’ordinanza di assegnazione di crediti pignorati, pronunciata in proprio favore in una precedente esecuzione nella quale la banca era terzo pignorato.

Dopo la sospensione del processo esecutivo, il Giudice di Pace accoglie l’opposizione con sentenza, successivamente confermata dal Tribunale.

Tizia propone dunque avverso la sentenza del Tribunale ricorso in Cassazione, accolto per i seguenti motivi.

In primo luogo, la ricorrente critica la decisione impugnata, nel punto in cui nega la possibilità per il creditore di intimare precetto sulla base dell’ordinanza di assegnazione emessa ex art. 553 c.p.c., senza una preventiva e distinta notificazione del provvedimento ed il decorso di un termine dilatorio (soprattutto se espressamente indicato nell’ordinanza).

La Corte di Cassazione evidenzia che tale affermazione contrasta con il proprio consolidato orientamento secondo cui l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo e a favore dell’assegnatario del credito anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo. Il creditore assegnatario può pertanto procedere alla notificazione della predetta ordinanza anche unitamente all’atto di precetto e:

- nel caso in cui il terzo debitore provveda all’integrale pagamento delle somme dovute in un tempo ragionevole (anche superiore a quello di dieci giorni previsto dall’art. 480 c.p.c.), le spese di precetto restano a carico del creditore intimante, non essendo applicabile l’art. 95 c.p.c.;

- nel caso in cui il pagamento avvenga in un termine ragionevole, ma non integralmente, le spese di precetto ed esecuzione sono ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle somme non pagate tempestivamente dal debitore.

La Corte di Cassazione censura altresì la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che non sarebbero dovuti gli interessi legali sulla somma assegnata.

La Suprema Corte richiama infatti il proprio orientamento in materia: le somme assegnate per capitale, spese di precetto ed esecuzione al creditore procedente all’esito del procedimento di espropriazione presso terzi (laddove riferibile a crediti già scaduti) costituiscono crediti di somme di denaro liquidi ed esigibili ex art. 1282 c.c.. Pertanto, in mancanza di diversa specificazione nel titolo, dette somme producono interessi dalla data dell’ordinanza di assegnazione sino al pagamento effettivo, a prescindere dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza al terzo e dalla sussistenza di una mora di quest’ultimo.