L’OMESSA NOTIFICA DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA PER LA FASE SOMMARIA DETERMINA INAMMISSIBILITÀ DELL’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE E AGLI ATTI ESECUTIVI?

Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11291 del 12.06.2020.

La curatela fallimentare interviene in una procedura esecutiva fondiaria, chiedendo l’assegnazione in prededuzione di somme per il pagamento di ICI ed IMU. Detta assegnazione è tuttavia negata all’istante.

La curatela propone dunque opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento di diniego, chiedendone contestualmente la sospensione.

Il Giudice dell’esecuzione rigetta con decreto l’istanza di sospensione e fissa l’udienza di comparizione delle parti innanzi a sé, assegnando termine alla curatela per la notifica di ricorso e decreto alle controparti e ordinando alla Cancelleria di comunicare il provvedimento all’opponente.

A seguito di mancata comparizione delle parti all’udienza fissata, il Giudice dell’esecuzione pronuncia l’inammissibilità dell’opposizione. La curatela deposita dunque istanza al Giudice dell’esecuzione per la rimessione in termini e per l’assegnazione del termine per l’introduzione del giudizio di merito, lamentando la mancata comunicazione del decreto di fissazione udienza da parte della Cancelleria.

Il Giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza di rimessione in termini, ma integra il proprio precedente provvedimento, concedendo termine all’opponente per l’instaurazione del giudizio di merito.

La curatela introduce il giudizio di merito, dichiarato inammissibile dal Tribunale. Secondo il Giudice, infatti, la mancata notificazione del ricorso entro il termine indicato nel decreto di comparizione delle parti relativo alla fase sommaria vale quale rinuncia alla domanda.

La curatela propone avverso la sentenza del Tribunale ricorso straordinario in Cassazione, rigettato dai Giudici di legittimità.

Secondo il ricorrente il Tribunale ha errato nell’affermare che il decreto di fissazione udienza non dovesse essergli comunicato, mancando una norma che preveda tale adempimento. Secondo la curatela, anche se ai sensi dell’art. 185 disp. att. c.p.c. alla fase sommaria dell’opposizione si applica il rito camerale, la comunicazione del decreto da parte della Cancelleria è dovuta, soprattutto quando, come nel caso di specie, è anche espressamente disposta dal Giudice dell’esecuzione. In ogni caso, a seguito della mancata comparizione, il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto fissare una nuova udienza ai sensi dell’art. 631 c.p.c..

In merito ai suddetti argomenti la Corte di Cassazione richiama innanzitutto la costante giurisprudenza secondo cui il decreto di fissazione dell’udienza camerale non deve essere comunicato. In particolare, la sentenza delle Sezioni Unite n. 5700 del 12.03.2014 ha chiaramente stabilito che “nei procedimenti camerali, come quello di cui si tratta, non è previsto un onere di comunicazione al difensore del ricorrente, a cura della cancelleria, della data di fissazione dell’udienza: il giudice è tenuto solo al deposito del decreto, ma non anche a disporre la relativa comunicazione, incombendo sul ricorrente l’obbligo di attivarsi per prendere cognizione dell’esito del ricorso”.

Dal punto di vista normativo, l’art. 134, comma 2, c.p.c., prevede inoltre espressamente che la Cancelleria debba provvedere alla comunicazione dell’ordinanza, mentre l’art. 135 c.p.c., nell’indicare forma e contenuto del decreto, non contiene un’analoga previsione.

La Corte di Cassazione prosegue poi nel ragionamento, specificando che, in caso di omessa comparizione delle parti nella fase sommaria dell’opposizione agli atti esecutivi, la sanzione processuale non può essere l’inammissibilità: ai sensi dell’art. 618, comma 2, c.p.c., il giudice deve “in ogni casoassegnare un termine perentorio per l’inizio del giudizio di merito. L’inosservanza del termine per la notificazione del ricorso ex art. 617 c.p.c., stabilito dal Giudice per la fissazione dell’udienza davanti a sé, non preclude lo svolgimento del giudizio a cognizione piena.

In caso di inosservanza del termine per la notificazione di ricorso e decreto, il Giudice dell’esecuzione non può tuttavia fissare una nuova udienza di comparizione per la fase sommaria, essendo il termine per la notifica perentorio.

L’irregolare o l’omesso svolgimento della fase sommaria ha comunque inevitabili ripercussioni anche nel successivo giudizio di merito, trattandosi di fase necessaria ed inderogabile non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e per esigenze di economica processuale, efficienza e regolarità del processo esecutivo.

Al riguardo, la Suprema Corte richiama dunque la propria precedente sentenza n. 25170 dell’11.10.2018, secondo cui l’omissione o l’irregolare svolgimento della fase sommaria, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell’ambito del processo esecutivo e il preventivo esame dell’opposizione da parte del Giudice dell’opposizione, determina l’improponibilità della domanda di merito e l’improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.

A conclusione del proprio ragionamento, la Cassazione elabora dunque il seguente principio di diritto: “in tema di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, il decreto con il quale – ai sensi rispettivamente dell’art. 615, secondo comma, e 618, primo comma, cod. proc. civ. – il giudice dell’esecuzione fissa davanti a sé l’udienza per la fase sommaria, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all’opposto, non è soggetto a comunicazione a cura della cancelleria al ricorrente. Pertanto, il ricorrente che, non attivandosi per prendere cognizione dell’esito del proprio ricorso, lasci scadere il termine perentorio fissato con tale decreto incorre nella declaratoria di inammissibilità dell’opposizione proposta”.