L’AZIONE GIUDIZIALE PER IL RILASCIO DELL’IMMOBILE PUÒ ESSERE PROMOSSA ANCHE DA UNO SOLO DEI COMPROPRIETARI DEL BENE LOCATO?

La risposta all’interrogativo è contenuta nella sentenza n. 17933 del 04.07.2019 della Corte di Cassazione.

Due soggetti comproprietari avevano concesso in locazione l’immobile di loro proprietà. A causa del mancato pagamento dei canoni di locazione, uno dei comproprietari intimava al conduttore sfratto per morosità.

Il Tribunale accoglieva la domanda dell’intimante, dichiarando la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore ed ordinando il rilascio dell’immobile. La decisione veniva impugnata dal conduttore.

All’esito del giudizio di secondo grado, la Corte d’Appello accoglieva il gravame, in quanto riteneva sussistente un difetto di integrità del contraddittorio per mancata partecipazione dell’altro comproprietario, rimettendo dunque la causa al giudice di primo grado.

La pronuncia della Corte d’Appello veniva impugnata dal comproprietario – attore dinnanzi la Corte di Cassazione.

In primo luogo, la Suprema Corte sottolinea come nei rapporti di locazione con pluralità di locatori valgono i criteri della disciplina della comunione. Pertanto, in difetto di prova contraria, ognuno dei comproprietari ha sull’immobile in comunione pari poteri gestori: si presume infatti che ognuno dei comproprietari operi con il consenso degli altri o quantomeno della maggioranza dei partecipanti alla comunione. Ne deriva dunque la facoltà per il singolo comproprietario di stipulare il contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile in comunione e di agire per il rilascio del bene locato.

La Corte di Cassazione rammenta il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “il comproprietario può agire in giudizio per il rilascio dell’immobile per finita locazione, trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione della cosa comune per la quale si deve presumere che sussista il consenso degli altri comproprietari o quanto meno della maggioranza dei partecipanti alla comunione, sicché non ricorre la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti”.

Il ricorso del comproprietario – attore viene dunque accolto dalla Suprema Corte, ribadendo il principio secondo cui “in caso di pluralità di locatori, ciascuno di essi gode di pieni poteri gestori e presumendosi, in difetto di prova contraria, il consenso degli altri locatori – può agire al fine di ottenere il rilascio dell’immobile, dovendosi pertanto escludere la necessità di integrazione del contraddittorio”.