L’ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER I MUTUI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA ALLA LUCE DELLE RECENTI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI ED IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze con L. n. 244 del 24.12.2007, è uno strumento di tutela rivolto a proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale dei medesimi, che abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto di tale immobile per un importo non superiore a €.250.000,00.= e con ammortamento in corso da almeno un anno. *
Con la creazione del suddetto Fondo, il legislatore ha previsto la possibilità di una sospensione nel pagamento delle rate del mutuo al verificarsi di specifiche situazioni di difficoltà che vadano ad incidere negativamente sul reddito del mutuatario, per un periodo massimo di 18 mesi.
Vista l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel prevedere misure di sostegno economico, sono state introdotte alcune novità per l’accesso al Fondo di solidarietà.
In primo luogo, l’art. 26 del D.L. n. 9 del 02.03.2020 ha previsto, per i lavoratori dipendenti, la possibilità di accesso al Fondo anche nell’ipotesi di “sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni”.
L’art. 54, comma 1, lett. a), del D.L. n. 18 del 17.03.2020, ha poi esteso la possibilità di accesso al Fondo anche a lavoratori autonomi e professionisti, per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto, e pertanto sino alla data del 17.12.2020.
Lavoratori autonomi e professionisti potranno accedere al Fondo qualora abbiano subìto, a causa della chiusura o restrizione della loro attività in attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica, un calo del fatturato superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre dell’anno 2019. Tale diminuzione deve essersi verificata in un trimestre successivo al 21.02.2020 o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e il 21.02.2020.
L’art. 54, comma 3, del D.L. n. 18 del 17.03.2020 ha demandato al Ministro dell’economia e delle finanze l’adozione con decreto di specifiche misure di attuazione.
E difatti, con decreto del 25.03.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 28.03.2020, il Ministero dell’economia e delle finanze ha previsto in primo luogo, per i lavoratori dipendenti, che rilevino, ai fini dell’accesso al Fondo, i seguenti eventi:
- la sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
- la riduzione dell’orario di lavoro pari ad almeno il 20% dell’orario complessivo, per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi.
Nei predetti casi, la sospensione nel pagamento delle rate del mutuo può essere concessa con durate diversificate:
- fino a 6 mesi, per i casi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro di durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- fino a 12 mesi, per i casi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro di durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- fino a 18 mesi, per i casi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro di durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
L’art. 1, comma 3, del Decreto Ministeriale stabilisce inoltre che, ferma restando la durata massima di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, nei limiti di dotazione del Fondo.
La sospensione nel pagamento delle rate del mutuo non comporta l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive (art. 2, comma 2, D.M. 25.03.2020).
Quanto ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, l’art. 4 del Decreto Ministeriale, ai commi 2 e 3, chiarisce chi sono i soggetti destinatari della misura:
- lavoratore autonomo: soggetto la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’art. 1 della L. n. 81 del 22.05.2017; *
- libero professionista: professionista iscritto ad ordine professionale e aderente ad associazione professionale iscritta nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. n. 4/2013.
Il Decreto Ministeriale specifica che, per lavoratori autonomi e liberi professionisti, l’accesso è consentito nel caso in cui si sia verificato, in conseguenza della chiusura o restrizione dell’attività in attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica, un calo del fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto a quello medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019. Tale contrazione di fatturato deve essersi verificata nel trimestre successivo al 21.02.2020 e precedente alla domanda o nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21.02.2020 e la data della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre. L’evento deve essere autocertificato dal richiedente.
L’art. 5 del D.M. 25.03.2020 precisa infine che:
- per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- le precedenti sospensioni concesse non saranno considerate al fine del rispetto del limite massimo di 18 mesi, a condizione che, all’atto della presentazione dell’istanza, il regolare ammortamento delle rate di mutuo sia ripreso per almeno tre mesi.
Sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze è disponibile la nuova modulistica per la presentazione della domanda di sospensione del mutuo.
* Si segnala che, successivamente alla pubblicazione del presente scritto, il D.L. n. 23 del 08.04.2020 ha introdotto ulteriori modifiche in materia di accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.
In particolare, l’art. 12 del D.L. n. 23 del 08.04.2020 ha previsto che:
- per un periodo di nove mesi dell’entrata in vigore del decreto, e pertanto sino alla data del 09.01.2021, l’accesso sia consentito anche per i mutui in ammortamento da meno di un anno;
- lavoratori autonomi: sono da intendersi i soggetti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, ovvero “liberi professionisti titolari di partita I.V.A. attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata (…), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie”.