LA NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO PUÒ ESSERE DEDOTTA MEDIANTE OPPOSIZIONE AL PRECETTO O ALL’ESECUZIONE?

Spunto di riflessione è l’interessante ordinanza della Corte di Cassazione n. 29729 del 15.11.2019.

La vicenda trae origine da un’opposizione ad un atto di precetto, con cui Caio, opponente, sosteneva, tra gli altri motivi, l’invalidità della notificazione del titolo esecutivo.

La sentenza di primo grado, che rigettava l’opposizione, veniva appellata da Caio. Anche la Corte d’Appello rigettava il gravame.

Caio proponeva dunque ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, deducendo, tra gli altri motivi, l’invalidità della notificazione del titolo esecutivo, in quanto eseguita presso un luogo in cui non era più residente.

La Suprema Corte rimarca innanzitutto la distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione di un atto giudiziario.

L’inesistenza della notificazione di un atto giudiziario è configurabile quando:

-       vi è totale mancanza materiale dell’atto;

-       vi è un’attività di notificazione priva di uno dei seguenti elementi costitutivi essenziali

  • attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere tale attività;
  • fase di consegna, da intendersi come notificazione eseguita e perfezionata ex lege. Sono dunque esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, in quanto notificazione meramente tentata, ma non compiuta, e dunque omessa.

Ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricade invece nella categoria della nullità.

Secondo la Corte di Cassazione, innanzi al giudice dell’esecuzione potrebbe dedursi la radicale inesistenza del titolo esecutivo, mentre ogni altra questione attinente alla sua validità o nullità deve essere sollevata dinnanzi al giudice funzionalmente competente a decidere sull’opposizione a decreto ingiuntivo.

In sostanza, i vizi denunciati dal ricorrente Caio avrebbero potuto al più giustificare un’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c.. Tuttavia, qualora l’ingiunto, opponente tardivo, non deduca in sede di opposizione ex art. 650 c.p.c. ragioni ulteriori rispetto alla nullità della notificazione, quest’ultima si considera sanata per effetto della medesima opposizione proposta.

La Suprema Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso, richiamando, in continuità con il proprio precedente orientamento, il seguente principio di diritto: “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l’inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all’esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell’opposizione al decreto – ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e, ricorrendone le condizioni, dell’art. 650 c.p.c. – la cognizione di ogni questione attinente all’eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio”.