IN CASO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO IN CAPO A CHI INCOMBE L’ONERE DI PROMUOVERE LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA?

Trattandosi di questione di massima e particolare importanza, è la Corte di Cassazione a Sezioni Unite a rispondere all’interrogativo di cui sopra con sentenza n. 19596 del 18.09.2020.

Tizio e Caia propongono opposizione avverso un decreto ingiuntivo con cui è a loro ingiunto il pagamento di una somma in denaro in favore di una Banca. Ritenendo che l’istituto di credito abbia loro richiesto interessi usurari, gli opponenti propongono anche domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale concede la provvisoria esecutività del provvedimento monitorio per una parte dell’importo ingiunto e termine per l’avvio della procedura di mediazione, la cui domanda non viene però depositata.

Richiamando l’orientamento elaborato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 24629 del 03.12.2015, secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione incombe su parte opponente, il Tribunale dichiara l’improcedibilità dell’opposizione e delle domande riconvenzionali, con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento monitorio.  

La sentenza di primo grado è impugnata dinnanzi la Corte d’Appello che, con ordinanza pronunciata ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., dichiara inammissibile l’appello, ritenendolo privo di ragionevoli probabilità di essere accolto, alla luce dei principi enunciati nella sopra richiamata sentenza della Corte di Cassazione n. 24629 del 03.12.2015.

Avverso la sentenza del Tribunale Tizio e Caia propongono ricorso dinnanzi alla Suprema Corte, accolto per i seguenti motivi.

I ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.lgs. n. 28/2010, per avere il Tribunale stabilito che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, è l’opponente a dover introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria. Al riguardo, Tizio e Caia chiedono un mutamento dell’orientamento espresso in passato dalla Corte di Cassazione, anche in considerazione della cospicua giurisprudenza di merito e della dottrina formatasi sul punto, secondo cui l’onere di proporre la mediazione è invece a carico dell’opposto, in quanto creditore in senso sostanziale.

Sulla questione sollevata dai ricorrenti la Suprema Corte richiama dapprima il proprio precedente orientamento espresso nella sopra citata sentenza n. 24629/2015, confermato anche nella successiva ordinanza n. 22003 del 16.09.2019, secondo cui nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione è a carico di parte opponente.

La Corte di Cassazione evidenzia come la suddetta impostazione non abbia avuto consensi unanimi negli uffici giudiziari di merito, che si sono suddivisi tra i seguenti orientamenti:

- parte opponente deve promuovere il procedimento di mediazione, avendo veste processuale di attrice e gravando su di essa la scelta di provvedere o meno all’instaurazione di un giudizio volto a vagliare la fondatezza della domanda proposta. Il decreto ingiuntivo è inoltre un provvedimento suscettibile di passaggio in giudicato e, pertanto, la parte che ha interesse ad impedire tale effetto è tenuta ad attivarsi, anche promuovendo il procedimento di mediazione. In caso contrario, si determina l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo;

- la mediazione deve essere introdotta dal creditore opposto, in quanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti riprendono ognuna il proprio ruolo processuale. È dunque il creditore opposto a doversi attivare per avviare la procedura di mediazione, come normalmente avverrebbe in una causa ordinaria. L’improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato avvio della procedura di mediazione avrebbe così come conseguenza la revoca del decreto ingiuntivo, senza impedire la possibilità di richiedere altro provvedimento monitorio identico a quello precedentemente emesso;

- l’onere di instaurazione del procedimento di mediazione grava sulla parte opponente o su quella opposta, a seconda che il decreto ingiuntivo abbia o meno ottenuto la provvisoria esecutività;

- l’onere è a carico dell’opponente solo nel caso in cui quest’ultimo proponga domanda riconvenzionale.

In tale contesto di molteplici e contrastanti orientamenti, le Sezioni Unite ritengono che l’onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia a carico del creditore opposto.

Tale orientamento è innanzitutto supportato dallo stesso dato normativo, ovvero dalle seguenti norme del d.lgs. n. 28/2020:

- art. 4, comma 2: l’istanza di mediazione “deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa”. Caratteristica tipica del nostro sistema processuale è che sia l’attore, ovvero il soggetto che intraprende l’iniziativa processuale, a dover chiarire, tra le altre, l’oggetto e le ragioni della pretesa. Sarebbe curioso ipotizzare che sia l’opponente, ovvero il debitore che si limita a reagire all’iniziativa del creditore, ad indicare l’oggetto e le ragioni di una pretesa, che non è la sua;

- art. 5, comma 1-bis: chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia nelle materie ivi indicate è tenuto, assistito da un avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione obbligatoria. L’obbligo di esperire il procedimento di mediazione è posto dalla legge a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione e non c’è dubbio che tale soggetto sia l’attore, che nell’opposizione a decreto ingiuntivo è creditore opposto (c.d. attore in senso sostanziale);

- art. 5, comma 6: “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”. Non sarebbe logico che un effetto favorevole all’attore come l’interruzione della prescrizione si determinasse grazie ad una iniziativa assunta dalla controparte, posto che l’opponente nella fase di opposizione al monitorio è il debitore (convenuto in senso sostanziale).

Ai suddetti argomenti si aggiunge una motivazione di ordine logico: nell’opposizione a decreto ingiuntivo le parti riprendono ciascuna la propria posizione processuale e, pertanto, è il creditore a dover assumere l’iniziativa di promuovere la mediazione.

L’ultimo rilievo sviluppato dalle Sezioni Unite ha invece natura costituzionale: le forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo esperimento di oneri sono infatti legittime, purché ricorrano certi limiti. Sono da considerarsi illegittime le norme che collegano al mancato previo esperimento di rimedi amministrativi la conseguenza della decadenza dall’azione giudiziaria. Porre dunque l’onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell’opponente determinerebbe, in caso di sua inerzia, l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è di natura giurisdizionale, con intollerabile compressione del diritto di difesa del predetto soggetto.

Dato quanto sopra, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata, dichiarando l’improcedibilità della domanda principale e di quella riconvenzionale, nonché la revoca del decreto ingiuntivo opposto.