IL “NUOVO” PROCESSO CIVILE TELEMATICO.

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha costretto ad un ripensamento di tutte le nostre attività quotidiane e, dunque, anche delle attività giudiziarie.

Con tale spirito, l’art. 83 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020 ed ulteriormente modificato dal D.L. n. 28/2020, introduce alcune rilevanti novità nell’ambito del processo civile, tra cui:

- udienze telematiche: al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone, nel periodo tra il 12.05.2020 ed il 31.07.2020, i capi degli uffici giudiziari possono prevedere lo svolgimento telematico delle udienze civili che richiedono la sola presenza dei difensori, delle parti e degli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione. La celebrazione dell’udienza in modalità telematica deve in ogni caso avvenire con la presenza del Giudice nell’Ufficio giudiziario, salvaguardare il contradditorio e garantire l’effettiva partecipazione delle parti;

- procedimenti in Cassazione: sino al 31.07.2020 gli avvocati possono depositare telematicamente atti e documenti. Tale servizio è attivato previo provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, il quale accerta l’idoneità delle attrezzature informatiche e la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici;

- pagamento del contributo unificato: è assolto telematicamente;

- deliberazioni collegiali in Camera di consiglio: nel periodo tra il 09.03.2020 ed il 31.07.2020, le deliberazioni collegiali in Camera di consiglio possono essere adottate mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato a tutti gli effetti di legge Camera di consiglio;

- procedimenti di mediazione: nel periodo tra il 09.03.2020 ed il 31.07.2020, gli incontri di mediazione possono svolgersi telematicamente previo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Successivamente a tale periodo, gli incontri potranno svolgersi ancora con modalità telematiche, sempre previo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Qualora si optasse per la celebrazione telematica dell’incontro, l’avvocato, che utilizza per la propria sottoscrizione la firma digitale, può dichiarare autografa la firma del proprio cliente collegato da remoto, apposta in calce al verbale e all’accordo di mediazione. Il verbale del procedimento di mediazione telematico è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 28/2010;

- procura alle liti: fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste per la prevenzione del contagio da COVID-19, la parte può apporre la propria firma sulla procura alle liti mediante sottoscrizione di un documento cartaceo (analogico) che è trasmesso al difensore, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, cartaceamente oppure come scansione (copia informatica per immagine) mediante strumenti di comunicazione elettronica (posta elettronica certificata, e-mail e anche Whatsapp). In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia della sottoscrizione mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura ricevuta.