IL DECRETO INGIUNTIVO È OPPONIBILE ALLA MASSA QUANDO L’ORDINANZA DI ESTINZIONE DELL’OPPOSIZIONE NON È PASSATA IN GIUDICATO PRIMA DELL’APERTURA DEL FALLIMENTO?

La questione è affrontata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 7107 del 12.03.2020.

È dapprima utile riepilogare i termini temporali della vicenda:

- 08.02.2012: viene emesso decreto ingiuntivo in favore del creditore società Alfa a carico del debitore società Beta;

- 09.04.2012: Beta notifica opposizione al decreto ingiuntivo, successivamente rinunciata dall’opponente;

- 10.08.2012: Beta presenta domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

- 05.10.2012: il Tribunale emette decreto di estinzione del giudizio di opposizione;

- 23.11.2012: Beta è dichiarata fallita;

- 01.03.2013: viene emesso il provvedimento ex art. 654 c.p.c. per conferire esecutorietà al decreto ingiuntivo.

Fatta questa premessa, la vicenda trae origine dall’istanza presentata da Alfa per l’insinuazione al passivo del fallimento di Beta in via privilegiata ipotecaria, sulla base di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. alla cui emissione è seguita iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il credito viene ammesso al chirografo, in quanto il Giudice delegato rileva l’inopponibilità del decreto ingiuntivo alla massa dei creditori, poiché privo dell’esecutorietà ex art. 647 c.p.c. e poiché il decreto ex art. 654 c.p.c. è stato apposto in data successiva alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Alfa presenta opposizione ex art. 98 L.F. contro il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento, rigettata dal Tribunale, poiché “per il principio della consecuzione delle procedure, deve ritenersi che al momento del manifestarsi della situazione di insolvenza (presupposto di entrambe le procedure concorsuali) l’opposizione era ancora pendente con conseguente inopponibilità alla curatela del provvedimento di estinzione del processo (…); in ogni caso deve ritenersi l’inopponibilità alla curatela del provvedimento di esecutività del decreto ingiuntivo, successivo al fallimento”. Il Tribunale rileva inoltre la revocabilità dell’ipoteca, poiché iscritta nei sei mesi antecedenti l’apertura del concordato preventivo.

Il provvedimento del Tribunale è impugnato da Alfa con ricorso in Cassazione, respinto per i seguenti motivi.

Alfa lamenta che, per l’opponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento, bisogna far riferimento all’estinzione del giudizio di opposizione: nel caso di specie, Beta, poi fallita, ha rinunciato all’opposizione nell’agosto 2012, ovvero prima del deposito della domanda concordataria. Il ricorrente sostiene altresì che, per le ipotesi previste dagli arrt. 653 e 654 c.p.c., l’intervento del Giudice serve solo a munire di esecutorietà il decreto, nel caso in cui non ne sia già munito o l’esecutività sia stata revocata o nel caso in cui il giudice che ha pronunciato l’estinzione o la sentenza di rigetto abbia omesso di conferirla.

La Corte ricorda il proprio fermo e costante orientamento sull’argomento: nel caso in cui sia proposta opposizione al decreto ingiuntivo, la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione produce l’effetto di conferire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo, rendendolo titolo inoppugnabile per l’ammissione al passivo fallimentare, dopo la scadenza dei termini per proporre reclamo ovvero, nelle cause riservate alla cognizione del giudice monocratico, per proporre appello (Cass. civ. n. 9933/2018, che fa leva al riguardo sul combinato disposto degli artt. 653 e 308 c.p.c.).

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l’ordinanza emanata dal Tribunale in composizione monocratica che dichiara l’estinzione del processo è assimilabile alla sentenza che, in composizione collegiale e ai sensi dell’art. 308, comma 2, c.p.c., respinge il reclamo contro l’ordinanza di estinzione del giudice istruttore. Pertanto, tale provvedimento ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l’appello (si vedano in merito: Cass. civ. n. 16790/2018; Cass. civ. n. 20631/2011).

In sostanza, in assenza di comunicazioni, l’ordinanza di estinzione dell’opposizione diventa definitiva solo dopo il decorso del termine di sei mesi dalla pronuncia, termine che al momento della dichiarazione di fallimento non era ancora decorso, con la conseguenza che non sono opponibili alla massa né il decreto ingiuntivo, né l’ipoteca giudiziale iscritta sul medesimo titolo.