IL CREDITORE PUÒ INTRAPRENDERE DISTINTE AZIONI ESECUTIVE A CARICO DI DEBITORI SOLIDALI?

La risposta al quesito è contenuta nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8151 del 24.04.2020.

Una banca, creditrice dei coniugi Tizio e Caia, procede al pignoramento della pensione percepita da Tizio e, successivamente, notifica analogo atto di pignoramento a carico di Caia.

Il Giudice dell’esecuzione assegna la quota di pensione pignorabile di Tizio alla banca, la quale, successivamente alla pronuncia del provvedimento di assegnazione, non desiste dall’esecuzione intrapresa a carico di Caia.

Caia propone dunque opposizione all’esecuzione, sostenendone l’illegittimità. Proseguita nel merito, l’azione è rigetta dal Tribunale con sentenza confermata anche in secondo grado.

Mevia, erede di Caia, nelle more deceduta, deposita avverso la sentenza di secondo grado ricorso in Cassazione, ritenuto inammissibile dalla Suprema Corte per i motivi che seguono.  

In primo luogo, la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello non ha esaminato il motivo di impugnazione relativo alla mancata applicazione ai condebitori solidali dell’art. 483 c.p.c., secondo cui: “il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione con ordinanza non impugnabile, può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.

Per i giudici di legittimità tale censura è manifestamente infondata, in quanto l’art. 483 c.p.c. si riferisce all’ipotesi di cumulo dei mezzi di espropriazione nei confronti del medesimo debitore, mentre, nel caso di specie, i giudici sono chiamati a stabilire se, in base alla disciplina generale delle obbligazioni solidali, il creditore può proseguire l’azione esecutiva a carico di uno dei condebitori, dopo la pronuncia di un’ordinanza di assegnazione, potenzialmente satisfattiva, a carico dell’altro.

Mevia sostiene inoltre che la banca avrebbe violato nell’esercizio dell’azione esecutiva i principi di correttezza e buona fede, richiamando al riguardo la sentenza della Corte di Cassazione n. 7078 del 09.04.2015, secondo cui: “in materia di espropriazione forzata, la necessità di coordinare il principio della cumulabilità dei mezzi di esecuzione con il divieto di abuso degli strumenti processuali – ricavabile dalla previsione dell’art. 111 Cost., comma 1 (…) – comporta che l’emissione di un’ordinanza di assegnazione, sebbene di regola non precluda la possibilità di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, rende illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, allorché egli sia stato integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento e non deduca la mancata ottemperanza all’ordine di assegnazione da parte del suo destinatario”.

Al riguardo, la Corte chiarisce che dagli atti di causa si evince che nell’esecuzione a carico di Caia sono state assegnate le sole spese di procedura e che, pertanto, l’ordinanza di assegnazione non ha avuto ad oggetto somme imputabili al soddisfacimento del medesimo credito.

Il principio richiamato non è comunque applicabile alla controversia in questione, riferendosi al caso in cui il creditore avvii una seconda azione esecutiva nei confronti del medesimo debitore e in forza dello stesso titolo, qualora abbia già ottenuto un provvedimento potenzialmente satisfattivo del credito. Nell’ipotesi in questione vi è invece solo identità di titolo, ma non di soggetto esecutato.

La tesi del ricorrente avrebbe inoltre la conseguenza di prospettare una sorta di preventivo beneficio di escussione in favore del secondo debitore solidale, non previsto dalla legge ed in contrasto con la caratteristica stessa dell’obbligazione solidale dal lato passivo, ovvero che soltanto il pagamento effettivamente eseguito da parte di uno dei condebitori estingue l’obbligazione.

Nell’ipotesi di pignoramento di quota di pensione, l’evento estintivo non è altresì immediato, in quanto si verifica solo a seguito dell’accantonamento mensile delle somme necessarie per soddisfare totalmente il credito. A maggior ragione, è dunque facoltà del creditore di due o più debitori solidali instaurare distinte procedure esecutive a carico di ciascuno dei condebitori fino all’integrale soddisfazione del proprio credito.

Il creditore può munirsi di due distinte ordinanze di assegnazione, ciascuna nei confronti di un diverso condebitore solidale, fermo restando che può incassare in forza della seconda solo quanto residui in quel momento dalla prima. Il creditore non può ottenere più dell’ammontare del proprio credito, limite operante al momento dell’assegnazione delle somme ricavate dall’espropriazione.