IL CREDITO DEL CREDITORE INTERVENUTO DOPO IL DEPOSITO DELL’ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO, MA PRIMA DELL’UDIENZA DI AMMISSIONE ALLA CONVERSIONE VALE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DA SOSTITUIRE AL BENE PIGNORATO.

Spunto di riflessione è la recente ordinanza n. 411 del 13.01.2020 della Corte di Cassazione.

Il caso vede come protagonista un debitore, il quale depositava istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.. Successivamente al deposito dell’istanza, ma prima dell’udienza fissata dal Giudice dell’esecuzione per provvedere sulla medesima, altro creditore interveniva nella procedura.

Nell’ordinanza di determinazione delle somme da sostituire al bene pignorato, il Giudice dell’esecuzione considerava anche il credito del creditore intervenuto. Il debitore proponeva quindi opposizione avverso la predetta ordinanza, ritenendo che l’intervento del creditore fosse tardivo o comunque irrilevante ai fini dell’istanza di conversione.

Il giudice rigettava l’istanza di sospensione e disponeva la prosecuzione del giudizio di merito, che veniva introdotto dal debitore. A seguito della pronuncia di sentenza di rigetto da parte del Tribunale di Viterbo, il debitore proponeva ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., che si è concluso con l’ordinanza sopra riportata.

Nel provvedimento in questione la Corte evidenzia innanzitutto che una corretta interpretazione dell’art. 495 c.p.c. necessita di richiamare il principio della par condicio creditorum, secondo cui tutti i creditori hanno pari diritto di soddisfarsi sui beni del comune debitore in proporzione ai rispettivi crediti (art. 2741 c.c.). Sulla scorta di tale principio, non è dunque possibile sostenere che il debitore possa liberare i propri beni dal vincolo del pignoramento saldando soltanto alcuni dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva.

La conversione del pignoramento è infatti uno strumento previsto dal legislatore per garantire l’integrale soddisfacimento dei creditori; di conseguenza, deve dunque tenersi conto anche del credito del creditore intervenuto in data anteriore a quella in cui il Giudice dell’esecuzione, provvedendo sull’istanza, determina l’ammontare complessivo delle somme da sostituire al bene pignorato.

La Corte di Cassazione ha quindi avuto modo di ribadire il proprio orientamento, secondo cui “nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, si deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente all’istanza, fino all’udienza in cui il giudice provvede (ovvero si riserva di provvedere) sulla stessa con l’ordinanza di cui all’art. 495, terzo comma, c.p.c.”.

La Suprema Corte rammenta infine che l’intervento successivo al deposito dell’istanza di conversione del pignoramento non incide sul calcolo della somma da depositare unitamenteall’istanza di conversione, che andrà effettuato in relazione all’ammontare dei crediti insinuati nella procedura esecutiva alla data di presentazione dell’istanza. I crediti dei creditori intervenuti successivamente al deposito dell’istanza di conversione verranno dunque considerati unicamente nell’ordinanza con cui il giudice determinerà la somma da sostituire al bene pignorato ai sensi dell’art. 495, terzo comma, c.p.c..

Con l’occasione ricordiamo che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.L. n. 135/2018, convertito dalla Legge n. 12/2019, la somma da depositare unitamente all’istanza di conversione del pignoramento è ora pari ad 1/6 dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.