IL CONVENUTO OPPOSTO DEVE COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA?

Al riguardo si riporta il contenuto della recente ordinanza del Tribunale di Milano del 23.01.2020, pronunciata nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo.

Nel suddetto giudizio parte opponente eccepisce l’inammissibilità della costituzione del convenuto opposto, avvenuta con modalità cartacea.

Il Tribunale ritiene fondata l’eccezione sollevata dall’attore opponente, per i motivi che seguono.

In base all’art. 16 bis, comma 1, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, e successive modificazioni, richiamato dal comma 4 del medesimo articolo quanto ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, “nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”.  

La norma prevede dunque quale presupposto per l’obbligatorietà del deposito telematico la precedente costituzione della parte in giudizio.

Al riguardo, il Tribunale di Milano ricorda come, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto, attore in senso sostanziale, sia già costituito in giudizio, dal momento e per effetto del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.

Quanto sopra è del resto in linea anche con il contenuto della decisione della Corte di Cassazione, Sezione Unite, n. 14475/2015, che ha ritenuto già acquisiti al processo, e quindi non nuovi, i documenti contenuti nel fascicolo monitorio, con l’esclusione della soggezione a decadenza processuale del deposito tardivo del predetto fascicolo da parte del creditore, persino in appello.

Ad ulteriore conferma del sopra riportato orientamento, il Tribunale evidenzia come l’art. 645 c.p.c. preveda che la notificazione dell’atto di citazione in opposizione debba essere effettuata nei luoghi di cui all’art. 638 c.p.c., quindi di regola presso il difensore ove il creditore ha eletto domicilio per il deposito della domanda d’ingiunzione. Ciò in deroga agli ordinari principi in materia di luogo delle notificazioni, proprio perché il convenuto è considerato dal legislatore come parte processuale già costituita.

In conclusione, il convenuto opposto deve necessariamente depositare in via telematica la propria comparsa di risposta con i rispettivi documenti, a pena di inammissibilità della costituzione.