I TITOLI OBBLIGAZIONARI POSSONO ESSERE OGGETTO DI PIGNORAMENTO?

L’argomento è trattato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9872 del 26.05.2020.

Al fine di recuperare il proprio credito nei confronti della società Alfa, Tizio sottopone a pignoramento ai sensi dell’art. 543 c.p.c. quanto dovuto ad Alfa dalla banca Beta.

Con dichiarazione ex art. 547 c.p.c. la banca comunica di essere debitrice nei confronti di Alfa di una somma in denaro, pari al controvalore di obbligazioni emesse dalla banca medesima, costituite in pegno a garanzia di un affidamento concesso alla società esecutata. La banca vende successivamente i titoli obbligazionari, accreditando il ricavato dell’operazione sul conto corrente di Alfa.

All’esito della procedura esecutiva il Giudice assegna a Tizio la somma precettata, aumentata di interessi e spese. Avverso l’ordinanza di assegnazione la banca propone opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con contestuale istanza di sospensione.

Nel frattempo, Tizio notifica alla banca atto di precetto, intimando il pagamento della somma assegnata, che viene corrisposta dal terzo.

Introdotta la fase di merito dell’opposizione, la banca chiede al Tribunale di dichiarare la nullità dell’ordinanza di assegnazione e, di conseguenza, di revocarla, domanda accolta a conclusione del giudizio.

Avverso la decisione del Tribunale Tizio propone ricorso per Cassazione, accolto dai Giudici della Suprema Corte.

Il Tribunale fonda infatti la propria decisione su tre assunti:

- la banca non ha dichiarato l’esistenza di un proprio debito, ma solo di un rapporto di affidamento;

- il credito dichiarato non è certo o determinato nel suo ammontare;

- solo le somme o i crediti esigibili o di celere liquidazione possono essere oggetto di assegnazione,

valutazioni tutte errate secondo la Corte di Cassazione.

In primo luogo, i Giudici della Suprema Corte evidenziano come la dichiarazione pervenuta dalla banca sia nel senso dell’esistenza del credito pignorato e che già su questo solo rilievo il Tribunale avrebbe dovuto respingere l’opposizione agli atti esecutivi.

In secondo luogo, il Tribunale è incorso in un errore logico in quanto oggetto del pignoramento sono i titoli obbligazionari costituiti in garanzia e non il rapporto affidato.

È infine errato l’assunto del Tribunale secondo cui presupposto per la pignorabilità di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore in possesso dei terzi è la celere liquidazione.

La suddetta affermazione contrasta con le stesse norme in materia di pignoramento, ovvero: 

- art. 553, comma 2, c.p.c., che prevede espressamente la possibilità di sottoporre ad esecuzione forzata crediti esigibili in termini superiori a 90 giorni, consentendo al creditore procedente di chiedere l’assegnazione o la vendita del credito pignorato;

- art. 552 c.p.c., che, con riguarda all’ipotesi di pignoramento di cose appartenenti al debitore in possesso di terzi, prevede che il giudice possa disporne la vendita ai sensi degli artt. 529 c.p.c. e ss., a prescindere dall’agevole liquidabilità del compendio.

Da quanto sopra deriva dunque che “nel caso in cui l’oggetto del pignoramento è costituito da titoli obbligazionari che si trovano nella disponibilità di un terzo, in quanto costituiti in pegno a suo favore, deve procedersi alla liquidazione degli stessi”.

Per i motivi sopra indicati, la Corte di Cassazione cassa la sentenza con rinvio al Tribunale, in persona di diverso magistrato, il quale dovrà valutare anche se il pegno indicato nella dichiarazione della banca è opponibile al creditore procedente.