I PROVVEDIMENTI DI ESTINZIONE ATIPICA DEL PROCESSO ESECUTIVO SONO RECLAMABILI?

Al quesito risponde la Cassazione con sentenza n. 8404 del 29.04.2020.

Tizio avvia procedura esecutiva immobiliare a carico di Caio. Nell’anno 2014 il Giudice dell’Esecuzione dichiara l’improcedibilità dell’esecuzione.

A due anni dalla pronuncia del provvedimento di improcedibilità, Tizio domanda al Giudice dell’Esecuzione di disporre la prosecuzione della procedura e di fissare una nuova vendita dei beni pignorati, previa revoca di ogni precedente provvedimento contrario. Il Giudice dell’Esecuzione rigetta la richiesta con provvedimento, successivamente reclamato da Tizio.

Il Tribunale rigetta con ordinanza collegiale il reclamo di Tizio, il quale impugna in secondo grado la decisione. La Corte d’Appello dichiara inammissibile l’appello con sentenza, avverso la quale Tizio propone ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte rileva che il provvedimento del Giudice dell’Esecuzione oggetto di reclamo non ha dichiarato l’estinzione del processo esecutivo ai sensi degli artt. 629 e ss. c.p.c., né ha deciso su un’istanza di declaratoria di estinzione dello stesso. In sostanza, il Giudice ha semplicemente respinto un’istanza del creditore per la prosecuzione del procedimento esecutivo, dichiarato in precedenza improcedibile con diversa ed autonoma ordinanza.

Visto il contenuto, il provvedimento del Giudice dell’Esecuzione è dunque riconducibile alle ipotesi di “estinzione atipica”, espressione utilizzata per indicare le ipotesi di chiusura anticipata del processo esecutivo non qualificabili in termine di estinzione.

Per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione i provvedimenti di estinzione atipica sono impugnabili esclusivamente mediante proposizione di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non con reclamo al collegio (si vedano in merito: Cass. civ. n. 15605 del 22.06.2017; Cass. civ. n. 3276 del 12.02.2008; Cass. civ. n. 30201 del 23.12.2008; Cass. civ. n. 2674 del 03.02.2011; Cass. civ. n. 24775 del 20.11.2014).

Da quanto sopra deriva che l’originario reclamo proposto da Tizio avverso il provvedimento di rigetto del Giudice dell’Esecuzione non poteva essere proposto, in quanto inammissibile. Secondo i Giudici di legittimità, detta inammissibilità è rilevabile anche di ufficio dalla Suprema Corte, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c..