I FINANZIAMENTI BANCARI PER LA LIQUIDITÀ FINO A 25.000 EURO GARANTITI DAL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

L’art. 13, comma 1, lett. m), del D.L. n. 23 del 08.04.2020 ha introdotto la facoltà di richiedere finanziamenti bancari con garanzia al 100% da parte del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. L’obiettivo della norma è di facilitare l’accesso alla liquidità.

Soggetti destinatari della misura sono:

- piccole e medie imprese: ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18.04.2005 e della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 06.05.2003, tale categoria è costituita dalle imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

- persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni

la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per rientrare nell’ambito di applicazione della norma, il finanziamento deve avere le seguenti caratteristiche:

importo erogabile: non può essere superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale trasmessa alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo. Per i soggetti costituiti dopo il 01.01.2019, l’ammontare dei ricavi è oggetto di autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o è attestato mediante altra idonea documentazione (ad esempio, la dichiarazione annuale IVA, come da indicazioni contenute nella circolare dell’Associazione Bancaria Italiana n. 723 del 16.04.2020).

Sul punto è opportuno precisare che l’importo massimo erogabile non è da considerarsi con riferimento al singolo finanziamento richiesto, ma al complesso di finanziamenti domandati ai sensi della norma in questione. Pertanto, nel caso un soggetto presenti più richieste di finanziamento a banche diverse, il Fondo rilascia la propria garanzia per le domande presentate, fino a concorrenza dell’importo massimo garantibile.

Qui di seguito un esempio pratico:

impresa Alfa con ricavi annui pari ad €.80.000,00

importo massimo garantibile dal Fondo: 25% dei ricavi, ovvero 25% di €.80.000,00 = €.20.000,00.

L’impresa Alfa potrà quindi richiedere un finanziamento di €.20.000,00 ad un’unica banca, oppure potrà rivolgersi ad una banca per l’importo di €.15.000,00 e ad un’altra per la somma di €.5.000,00;

- durata massima del finanziamento: 72 mesi (6 anni);

- periodo di preammortamento minimo di 24 mesi: per un minimo di 24 mesi dall’erogazione del finanziamento devono essere corrisposti i soli interessi. Il capitale deve essere dunque rimborsato non prima di 24 mesi dall’erogazione del finanziamento;

- tasso di interesse: la norma è sul punto sicuramente di non facile lettura per le persone non esperte del settore. L’art. 13, comma 1, lett. m), del D.L. 23/2020 prevede infatti che il tasso di interesse non sia “superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, (…), maggiorato dello 0,20 per cento”. All’atto pratico, come da indicazioni delle banche, il tasso di interesse è inferiore al 2,00%.

La norma in questione prevede infine che l’intervento del Fondo sia concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione del soggetto beneficiario. Il finanziatore eroga dunque l’importo coperto dalla garanzia del Fondo, effettuando una verifica formale del rispetto dei requisiti, ma senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

Come da circolare dell’Associazione Bancaria Italiana n. 723 del 16.04.2020, il modulo per la richiesta di ammissione all’intervento del Fondo di garanzia, disponibile sul sito del Fondo (www.fondidigaranzia.it – nella sezione “Normativa e modulistica”, “Allegato 4 bis”), può essere inviato alla Banca, previa compilazione e sottoscrizione del soggetto richiedente, via e-mail o posta elettronica certificata, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, oppure mediante altra modalità definita dalla Banca (ad esempio compilazione direttamente sul sito).

Particolare attenzione va prestata agli impegni che si assumono con la sottoscrizione del modulo di cui sopra, tra cui rientra ad esempio l’impegno “a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi (…), da parte del gestore del Fondo”.