DA QUANDO DECORRE LA PRESCRIZIONE DEL CREDITO OGGETTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI?

La risposta al quesito è contenuta nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 6170 del 05.03.2020.

La vicenda nasce da un’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. promossa da un istituto di credito in pendenza di esecuzione forzata.

Più nello specifico, Tizio agisce esecutivamente contro la banca sulla base di un’ordinanza di assegnazione di crediti pronunciata in proprio favore in una pregressa procedura esecutiva in cui l’istituto di credito aveva rivestito la posizione di terzo pignorato. L’ordinanza di assegnazione posta in esecuzione era stata pronunciata fuori udienza in data 19 – 20.12.2000 e non era mai stata comunicata alle parti. L’atto di precetto è notificato da Tizio alla banca in data 30.06.2011.

L’opposizione è accolta dal Giudice di Pace, che ritiene fondata l’eccezione, formulata dall’opponente, di prescrizione del credito azionato in via esecutiva.

La suddetta decisione è confermata anche in secondo grado dal Tribunale, secondo cui, in caso di esecuzione presso terzi, la prescrizione del credito oggetto di pignoramento decorre dalla data di deposito dell’ordinanza di assegnazione. Pertanto, nel caso di specie, in mancanza di atti interruttivi intermedi, la prescrizione è maturata al momento della notificazione dell’atto di precetto, effettuata dopo oltre dieci anni dalla pronuncia dell’ordinanza.

Tizio propone dunque ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo, tra gli altri motivi, che il credito oggetto del pignoramento presso terzi non è prescritto. Secondo il ricorrente, infatti, la prescrizione decorre solo dal momento in cui l’ordinanza di assegnazione “passa in giudicato”, in quanto divenuta inoppugnabile a seguito del mancato esperimento dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. Nel caso di specie, secondo Tizio, detto “passaggio in giudicato” si è verificato non prima del momento in cui la creditrice ha avuto legale conoscenza del provvedimento, con il rilascio delle copie nell’anno 2011, e comunque non prima del decorso di un anno dalla pubblicazione del provvedimento, mai comunicato.

La Suprema Corte rigetta il ricorso, in quanto infondato, e, nel confermare la decisione impugnata, precisa quanto segue.

I giudici di legittimità ritengono innanzitutto inconferenti le argomentazioni relative al “passaggio in giudicato” dell’ordinanza di assegnazione, trattandosi di un atto meramente esecutivo non suscettibile né di appello, né di passaggio in giudicato. Le disposizioni di cui all’art. 2953 c.c. non si applicano inoltre all’ordinanza di assegnazione di un credito pignorato, che è provvedimento giudiziale esecutivo atto a trasferire la titolarità del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore procedente e dunque in alcun modo equiparabile ad una sentenza di condanna.

Quanto al quesito di cui sopra, ovvero alla prescrizione del credito oggetto di pignoramento, la Suprema Corte evidenzia come ai sensi dell’art. 2943 c.c. possa in primo luogo attribuirsi carattere interruttivo, esclusivamente istantaneo, alla notificazione al terzo del pignoramento ex art. 543 c.p.c. quale atto di esercizio del diritto effettuato dal creditore procedente in surroga del debitore esecutato.

Successivamente, in caso di dichiarazione di quantità positiva da parte del terzo debitor debitoris, la prescrizione è (nuovamente) interrotta, sempre con effetti istantanei, ai sensi dell’art. 2944 c.c.: secondo la Corte, la dichiarazione del terzo integra infatti ai sensi della norma richiamata un sostanziale atto di riconoscimento del debito da parte del terzo.

Nel periodo che intercorre tra il pignoramento e la dichiarazione di quantità positiva e tra quest’ultima e l’assegnazione, il diritto di credito oggetto del pignoramento non può poi essere fatto valere: da una parte, infatti, il creditore procedente non è ancora titolare del credito, dall’altra parte al debitore esecutato è sottratta la possibilità di esercizio del diritto. Durante tale periodo, la prescrizione non può dunque ritenersi decorrere ai sensi dell’art. 2935 c.c., in quanto il diritto non può essere fatto valere né dal creditore procedente, né dal debitore esecutato, per le predette ragioni.

La prescrizione del credito oggetto di assegnazione ricomincia dunque a decorrere dal momento in cui, in base all’ordinanza, il creditore ha la facoltà di far valere il credito a lui assegnato, ovvero dal momento in cui l’ordinanza è pronunciata in udienza o depositata in Cancelleria, se emessa fuori udienza. La comunicazione da parte della Cancelleria dell’ordinanza di assegnazione emessa fuori udienza non assume alcun rilievo, in quanto non costituisce condizione per l’esercizio del diritto di credito oggetto di assegnazione da parte del creditore.