DA QUANDO DECORRE IL TERMINE PER PROPORRE OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO IN CASO DI INDISPONIBILITÀ DEL FASCICOLO MONITORIO?

Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 4448 del 20.02.2020.

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace in favore di una società a carico di Tizio.

Di seguito vengono schematizzate le principali fasi temporali della vicenda: 

- 02.08.2010: il decreto ingiuntivo viene notificato dalla società a Tizio;

- 07.10.2010: il fascicolo monitorio viene reso disponibile all’ingiunto dalla Cancelleria del Giudice di Pace, in quanto in precedenza inviato per errore all’Agenzia delle Entrate;

- 16.11.2010: Tizio notifica citazione in opposizione a decreto ingiuntivo alla società. Nell’atto, l’opponente sostiene che il termine di quaranta giorni per la proposizione dell’opposizione decorre dalla data in cui il fascicolo è stato reso disponibile dalla Cancelleria del Giudice di Pace, ovvero dal 07.10.2010. 

L’opposizione proposta è dapprima accolta dal Giudice di Pace, che ritiene infondata l’eccezione di tardività dell’azione formulata dal convenuto opposto.

La società appella la suddetta sentenza dinnanzi il Tribunale, che dichiara invece inammissibile l’opposizione, in quanto proposta tardivamente. Secondo il Tribunale infatti:

- Tizio ha avuto piena conoscenza del decreto ingiuntivo in data 02.08.2010, pur potendo esaminare il fascicolo monitorio soltanto in data 07.10.2010;

- i documenti contenuti nel fascicolo monitorio, ovvero la fattura commerciale e la documentazione bancaria inerente ad un assegno insoluto, erano già noti a Tizio, poiché allegati ad una pregressa comunicazione stragiudiziale;

- l’opposizione doveva essere dunque proposta nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, pertanto entro il termine del 25.10.2010, non potendo rientrare il caso prospettato tra le ipotesi di opposizione tardiva previste dall’art. 650 c.p.c..

Tizio propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale, sostenendo, tra gli altri motivi, l’errata applicazione dell’art. 650 c.p.c..

Nello specifico, secondo il ricorrente, per il pieno esercizio del diritto di difesa non è sufficiente la semplice conoscenza del decreto ingiuntivo, ma occorre anche garantire l’esame della documentazione contenuta nel fascicolo monitorio. Dal momento che quest’ultimo è stato reso disponibile soltanto in data 07.10.2010, il termine di quaranta giorni per l’opposizione deve quindi decorrere dalla predetta data, con la conseguenza che l’azione proposta mediante notifica dell’atto di citazione in data 16.11.2010 è tempestiva.

La Corte di Cassazione condivide la prospettazione del ricorrente ed accoglie pertanto il ricorso proposto da Tizio per i motivi che seguono.

La Suprema Corte richiama innanzitutto la disciplina dell’art. 650, comma 1, c.p.c. che, nel prevedere la forma di opposizione speciale a decreto ingiuntivo c.d. tardiva, ricollega la sua ammissibilità a casi di irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio o a ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

Nel caso specifico prospettato alla Corte, i giudici di legittimità ritengono che la mera notificazione del decreto ingiuntivo, indipendentemente da precedenti messe in mora inviate all’asserito debitore, non consente all’ingiunto il pieno esercizio del diritto di difesa, essendo a tal fine necessario che il destinatario del provvedimento monitorio abbia possibilità di conoscere la prova scritta posta a fondamento del decreto ingiuntivo e quindi valutarla adeguatamente al fine di decidere se proporre o meno opposizione.

Secondo la Corte, alla luce del ragionamento di cui sopra, la trasmissione per errore del fascicolo monitorio ad un soggetto estraneo al procedimento prima della scadenza del termine per l’opposizione, in difetto dei presupposti per far scattare l’esecutorietà del decreto per mancata opposizione, comporta lo spostamento in avanti della decorrenza del termine per proporre opposizione. Detto termine deve dunque iniziarsi a contare dalla recuperata ed effettiva conoscibilità dei documenti del fascicolo monitorio, per effetto del suo riavvenuto deposito.

Per la Corte l’invio per errore del fascicolo monitorio all’Agenzia delle Entrate rientra in sostanza tra le ipotesi di caso fortuito di cui all’art. 650, comma 1, c.p.c., poiché la mancata conoscibilità dei documenti del fascicolo monitorio non consente all’ingiunto il pieno esercizio del proprio diritto di difesa.