È VALIDA LA NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO ESEGUITA DAL DIFENSORE DI UNA SOCIETÀ CANCELLATA DAL REGISTRO IMPRESE DOPO IL DEPOSITO DEL RICORSO?

La Cassazione risponde all’interrogativo in oggetto nella sentenza n. 7917 del 20.04.2020.

La società Alfa richiede ed ottiene un decreto ingiuntivo a carico della società Beta per canoni di locazione di un’unità immobiliare non corrisposti. Tra il deposito del ricorso e la pubblicazione del decreto ingiuntivo Alfa è cancellata dal registro imprese.

Di seguito un breve schema della scansione temporale della vicenda:

- 06 ottobre 2011: Alfa deposita ricorso per ingiunzione;

- 09 novembre 2011: Alfa è cancellata dal registro imprese;

- 23 novembre 2011: è pubblicato il decreto ingiuntivo.

Beta propone opposizione avverso il provvedimento monitorio, deducendo che il credito azionato è stato ceduto da Alfa e che la società ingiungente è stata cancellata dal registro imprese.

Nel giudizio di primo grado si costituiscono anche le società Gamma e Delta, in qualità di soci della cessata Alfa, che eccepiscono l’inammissibilità dell’opposizione, in quanto tardiva.

Il Tribunale dichiara inammissibile l’opposizione, poiché proposta mediante citazione depositata in Cancelleria oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.

Beta appella la decisione di primo grado, chiedendo di dichiarare l’inesistenza del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la revoca dello stesso. Nel giudizio di secondo grado interviene anche la società Epsilon, cessionaria del credito oggetto di causa.

La Corte d’Appello respinge l’impugnazione di Beta per i seguenti motivi:

- l’esame delle questioni od eccezioni preliminari di merito relative al decreto è precluso, restando assorbito nella pronuncia di inammissibilità dell’opposizione;

- Beta, pur avendo fatto valere la questione della cancellazione di Alfa dal registro imprese, non ha specificamente eccepito l’inesistenza della notifica, né ha chiesto una pronuncia al riguardo;

- la questione relativa all’inesistenza della notifica non è confluita in rituale domanda né in primo grado, né in sede di impugnazione.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello Beta propone ricorso per Cassazione, lamentando, tra i vari motivi, che:

- ha contrastato l’assunto della tardività dell’opposizione, sia per originaria inesistenza della creditrice ingiungente, cancellata dal registro imprese prima della pubblicazione del decreto ingiuntivo, sia per inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, eseguita da avvocato ormai privo di mandato (stante l’estinzione della società che lo ha conferito);

- la Corte d’Appello avrebbe dovuto esaminare le questioni inerenti i vizi di inesistenza del decreto ingiuntivo e di inesistenza della notifica, in quanto rilevabili d’ufficio.

Per i Giudici di legittimità il ricorso proposto da Beta è infondato.

Quanto alla questione qui di interesse, la Suprema Corte rileva innanzitutto che il procedimento introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo è pendente al momento di deposito del predetto ricorso in Cancelleria.

Ciò detto, la Cassazione ritiene che il principio di ultrattività del mandato, formulato in passato per ipotesi di decesso della persona fisica del ricorrente successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (si veda Cass. civ. n. 15785/2008), trovi applicazione anche nel caso di cancellazione di società dal registro delle imprese. In sostanza, il difensore di Alfa era pienamente legittimato a eseguire la notificazione del decreto ingiuntivo; pertanto l’eccezione di inesistenza giuridica della notificazione è destituita di fondamento.

Secondo la Suprema Corte, la soluzione sopra prospettata è costituzionalmente orientata: sostenere infatti che il mandato del difensore si estingua con la morte del soggetto ai sensi dell’art. 1722, n. 4, c.c. contrasterebbe con gli effetti tradizionalmente riconosciuti alla costituzione di una parte tramite difensore e priverebbe inoltre di tutela il ricorrente in un procedimento, come quello monitorio, impositivo di adempimenti, quali ad esempio la notificazione entro un determinato termine del decreto a pena di inefficacia ai sensi dell’art. 644 c.p.c..