IL DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO OPPOSTO NECESSITA DI ULTERIORE DECLARATORIA DI ESECUTIVITÀ A SEGUITO DEL RIGETTO DELL’OPPOSIZIONE?
A rispondere al quesito è l’ordinanza n. 31702 della Cassazione Civile, sez. lavoro, del 04.12.2019.
La vicenda riguarda un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. promossa da due soggetti avverso un atto di precetto notificato dall’INAIL, con cui veniva loro intimato il pagamento di premi non pagati. Gli importi chiesti in pagamento erano portati da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Trani, confermato in sede di opposizione.
I due intimati promuovevano ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione pronunciata dalla Corte d’Appello di Bari, deducendo la violazione degli artt. 653 e 654 c.p.c.. I ricorrenti sostenevano infatti che la Corte di merito aveva errato nel ritenere che il decreto di esecutorietà ex art. 654 c.p.c. non fosse necessario per procedere esecutivamente, nel caso in cui la provvisoria esecuzione fosse stata già concessa in occasione dell’emissione del decreto e non fosse stata revocata nel corso dell’opposizione, conclusasi con la conferma del provvedimento monitorio.
La Corte di Cassazione respinge il ricorso, ritenendo il motivo infondato: il decreto ingiuntivo emesso con provvisoria esecutorietà, non revocata in sede di opposizione, non necessita infatti di (ulteriore) decreto di esecutorietà ex art. 654 c.p.c., al fine di procedere in via esecutiva.
Il ragionamento svolto dalla Suprema Corte nella decisione offre lo spunto per un breve riepilogo della casistica, in caso di opposizione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo:
1. qualora la provvisoria esecuzione non venga revocata in sede di opposizione ed il provvedimento monitorio venga confermato all’esito del giudizio, non sarà necessaria un’(ulteriore) dichiarazione di esecutorietà ex art. 654 c.p.c. per procedere in via esecutiva;
2. qualora invece la provvisoria esecuzione venga revocata in sede di opposizione ed il provvedimento monitorio sia confermato all’esito del giudizio, sarà invece necessaria una (nuova) dichiarazione di esecutorietà. Ciò in quanto la decisione di rigetto dell’opposizione non determina automaticamente la caducazione del provvedimento di revoca della clausola di provvisoria esecuzione: in sostanza, il decreto ingiuntivo confermato è equiparabile a quello per il quale la clausola di esecutorietà non è stata mai concessa. In tale ipotesi, l’esecutorietà del decreto ingiuntivo dovrà dunque essere conferita:
a. ai sensi dell’art. 653 c.p.c., con la sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva che rigetta l’opposizione o con l’ordinanza dichiarativa dell’estinzione del processo;
b. ai sensi dell’art. 654 c.p.c., con decreto del giudice che ha pronunciato l’ingiunzione, nel caso in cui l’esecutorietà non sia stata disposta con la suddetta sentenza o ordinanza.